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Una nuova sentenza del Consiglio di Stato pubblicata l’11 maggio scorso ribadisce, anche per quanti a Bollate si sono evidenziati sino ad oggi sordi, muti e ciechi, importanti principi in materia di industrie insalubri.

Richiamando anche precedenti sentenze, si sottolinea quali siano i poteri generali di controllo dei Comuni, ed in particolare del sindaco, sulle industrie insalubri di prima classe e di come anche il principio di precauzione, di derivazione comunitaria, debba essere considerato vincolante per un corretto processo decisionale a rilevanza ambientale, al fine di una tutela preventiva della salute dei cittadini.

Scrivono i giudici che i poteri del Sindaco in materia di industrie insalubri “ai sensi dell’art. 216 del testo unico delle leggi sanitarie, comporta l’applicazione comunque dei poteri generali di controllo su tali attività attribuiti al Sindaco da tale disposizione.” e aggiunge: “… il Comune poteva valutare tutte le circostanze relative alla vicinanza dell’impianto all’abitato,.. un concetto, quello di “lontananza dalle abitazioni”, “spiccatamente duttile avuto riguardo, in particolare, alla tipologia di industria di cui concretamente si tratta”  e che la discrezionalità che si esercita in questa materia è ampia

E ancora, afferma il Consiglio di Stato: “La giurisprudenza consolidata di questo Consiglio, infatti, ritiene che le disposizioni.. attribuiscano al Sindaco, ausiliato dalla struttura sanitaria competente, il cui parere tecnico ha funzione consultiva ed endoprocedimentale, un ampio potere di valutazione della tollerabilità o meno delle lavorazioni provenienti dalle industrie, classificate “insalubri” per contemperare le esigenze di pubblico interesse con quelle pur rispettabili dell’attività produttiva, anche prescindendo da situazioni di emergenza.

Affermano i giudici che ”le valutazioni espresse dal comune tramite i suoi rappresentanti nella conferenza di servizi hanno comportato l’esercizio di un potere discrezionale nel contemperamento tra le esigenze di pubblico interesse, alla tutela dell’ambiente e della salute pubblicaprevalenti ai sensi degli articoli 9 e 32 della Costituzionecon quelle dell’attività produttiva, posto a base di tutta la disciplina in materia ambientale.

Chiarisce il Consiglio di Stato anche la natura imperativa quindi vincolante del principio di precauzione nelle decisioni ambientali, sostenendo che L’art. 191 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea ha, infatti, indicato, al comma 1, la protezione della salute umana fra gli obiettivi della politica comunitaria in materia ambientale e, al comma 2, il principio di precauzione, quale obbligo giuridico di assicurare un elevato livello di tutela ambientale con l’adozione delle migliori tecnologie disponibili finalizzato ad anticipare la tutela, …la rilevanza di quest’ultimo principio generale, soprattutto nel settore della salute, con una valenza non solo programmatica, ma direttamente imperativa nel quadro degli ordinamenti nazionali,vincolati ad applicarlo qualora sussistano incertezze riguardo all’esistenza o alla portata di rischi per la salute delle persone.

Non lascia spazio la sentenza a quanti, sindaco in testa, in questi anni ed anche ultimamente dalle pagine dei giornali hanno accampato risibili scuse e odiose fandonie, come l’impossibilità di intervenire per impedire il protrarsi dei disagi. Una condotta della attuale amministrazione che al governo della Città ha operato sminuendo, sbeffeggiando e finanche minacciando di querela chi esprimeva il malessere di dover sopportare le ammorbanti e velenose emissioni; un atteggiamento che si spiega con la tracotante cecità oppure con l’incapacità di governare la Città. Cambiare si può. Cambiare si deve. Cinque anni della giunta Vassallo non hanno risolto alcun problema ambientale, anzi, sono stati ulteriormente esasperati. Rinascere con una nuova amministrazione è un dovere per non lasciare ai nostri figli un ambiente completamente deteriorato.

Bollate 12 giugno 2020
Federazione della Sinistra –
(PRC sez. C. Varalli Bollate – PCI sez Intercomunale Gino Donè)

Scarica qui il testo completo della sentenza